Nell’ambito dell’attività di ricerca congiunta con altri Partner di ricerca (università, enti di ricerca ecc..) è sempre preferibile che la comunicazione avvenga in forma anonima. Se tuttavia, per il raggiungimento delle finalità della ricerca, è necessario comunicare i dati personali ad un altro Partner di progetto, ciò è possibile esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • la presenza di uno specifico accordo sottoscritto tra i Partner che chiarisca il ruolo privacy rivestito da ciascuno di essi, in relazione ai trattamenti effettuati nell’ambito dell’attività di ricerca (vedi anche le definizioni di contitolare e responsabile alla pagina principale);
  • la sussistenza della “necessità” di comunicazione dei dati tra Partner per le finalità della ricerca. Tale necessità deve emergere dalla descrizione delle attività di progetto;
  • l’individuazione di adeguate misure tecniche ed organizzative nella trasmissione dei dati, quali, ad esempio, la pseudonimizzazione, la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento ecc.

Le disposizioni si applicano anche alla comunicazione di dati personali a Università o istituti o enti di ricerca o ricercatori residenti in Paesi appartenente all'Unione europea, che si impegnino ad assicurare un livello di tutela delle persone adeguato. Per comunicazioni a Paesi extra UE o organizzazioni internazionali (paesi terzi), il trasferimento dei dati è consentito solo nei confronti dei paesi terzi per i quali sussiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o in presenza di misure di garanzia appropriate e opportune (artt. 46-49 GDPR, https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero)

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