Definizione

I Contratti di ricerca rappresentano una forma di trasferimento delle conoscenze attraverso la quale un'università, o altro ente di ricerca, realizza un'attività di ricerca, sulla base di un dettagliato programma di attività, su commissione di un'impresa, ovvero in collaborazione con quest'ultima.
La gestione dei risultati conseguiti verrà di volta in volta negoziata dalle parti e disciplinata nel relativo contratto, in accordo con quanto disposto dal Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale di Ateneo.

I vantaggi per l’impresa

Attraverso la conclusione di Contratti di ricerca, l’impresa può accedere ed utilizzare il patrimonio di conoscenze e competenze sviluppate all’interno delle Università, generalmente a titolo oneroso e per quanto attiene specificatamente all’oggetto della ricerca.
La possibilità di usufruire di "capacità di ricerca" altamente qualificate risulta essere un vantaggio per l'impresa in un sistema produttivo fortemente competitivo.
L’outsourcing delle attività di ricerca e sviluppo può consentire all’impresa di adeguarsi meglio ai rapidi cambiamenti delle tecnologie e dei mercati.

Modalità attuative

Nel caso in cui un’impresa sia interessata a concludere un Contratto di ricerca potrà avviare con l’Università degli Studi di Perugia una fase di negoziazione per arrivare all’eventuale stipula del contratto con la struttura che possiede le competenze necessarie.

 

Sono individuabili due tipologie di Contratti di ricerca:

1. Contratto di ricerca finanziata da terzi (Ricerca Commissionata)

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha approvato le Linee Guida interministeriali, nelle quali sono definiti i princìpi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche.

Le Linee Guida esplicano quanto indicato dal legislatore nel riformato art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, ovvero che la titolarità dei risultati appartiene all’ente cui afferisce il soggetto che ha fattivamente contribuito allo sviluppo del risultato innovativo.

L'Università degli Studi di Perugia, nel recepire le indicazioni fornite dalle Linee Guida, ha identificato tre principali fattispecie contrattuali, alle quali, nella prassi, possono essere ricondotti i contratti di Ricerca Commissionata, come meglio specificato nel Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale di Ateneo:

a) contratto avente ad oggetto attività di servizio;

b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo;

c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.

Benché in tutti i casi sopra indicati vi sia formalmente un rapporto contrattuale di commessa, l’intensità dell’attività di ricerca varia e con essa variano sia la necessità di conoscenze pregresse delle parti (c.d. Background), sia la previsione di nuova conoscenza (c.d. Foreground), eventualmente proteggibile mediante diritti di proprietà industriale.

Semplificando e in linea generale, a seconda della fattispecie contrattuale, la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui risultati sarà determinata come segue, in accordo con quanto disposto dal suddetto Regolamento di Ateneo:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI RICERCA FINANZIATA DA TERZI

   

OGGETTO DEL CONTRATTO

   

RISULTATO ATTESO

   

TITOLARITA’ DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE

a) per attività di servizio

   

Un’attività standard, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie, quali ad esempio l’esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte del ricercatore dell’Università (ad es. l’analisi routinaria anche se complessa di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione al soggetto finanziatore), ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati

   

I risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere scientifico. Un risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta pertanto, di solito, in questi casi, un risultato inusuale

   

Titolarità esclusiva del Soggetto finanziatore

                   
                   

b) per attività di sviluppo

   

Questa tipologia contrattuale ha in genere come oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso il soggetto finanziatore, che normalmente dispone di conoscenze pregresse di natura proprietaria e talvolta anche già protette da forme di privativa.

   

La generazione di nuova proprietà industriale rappresenta un esito possibile delle attività di ricerca e si rivela generalmente correlata all’innovazione preesistente del soggetto finanziatore e in alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo.

   

Contitolarità dei risultati tra Università e Soggetto finanziatore, o - in seconda ipotesi - Titolarità esclusiva dell’Università

                   
                   

c) per attività  di ricerca innovativa

   

Oggetto del rapporto sono generalmente progetti con una marcata propensione all’innovazione, quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del soggetto finanziatore. Il contributo di innovazione dell’Università è particolarmente rilevante poiché, fermo restando il finanziamento e l’indirizzo applicativo dato dal soggetto finanziatore, la soluzione scaturente è pienamente frutto delle conoscenze e della capacità inventiva del ricercatore o del gruppo incaricato delle attività di ricerca.

   

La generazione di nuova proprietà industriale è solitamente un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un esito molto probabile e atteso delle attività di ricerca.

   

Titolarità esclusiva dell’Università, o - in seconda ipotesi - Contitolarità dei risultati tra Università e Soggetto finanziatore

I costi per l’impresa

Il contratto di Ricerca Commissionata è a titolo oneroso. Il corrispettivo che l’impresa si impegna a versare all’Università sarà oggetto di contrattazione tra le parti.
Le spese di bollo e quelle, eventuali, di registrazione del contratto sono normalmente a carico dell’impresa.

2. Contratto di ricerca in collaborazione (Riceca Vincolata)

Le imprese possono svolgere attività di ricerca in collaborazione con l’Università su aree tematiche di interesse comune, al fine di migliorare le rispettive competenze.
L'attività di ricerca può prevedere l'utilizzo delle attrezzature, degli impianti e del know how di entrambe le parti contraenti allo scopo di promuovere una cooperazione tra la cultura accademica e le esperienze aziendali. Ai sensi del Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale di Ateneo tale attività rientra nell'ambito della Ricerca Vincolata.
In particolare, aziende ed Università possono collaborare partecipando congiuntamente a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali di ricerca.
La gestione dei risultati conseguiti verrà di volta in volta negoziata dalle parti e disciplinata nel relativo contratto.
La proprietà e lo sfruttamento dei risultati della ricerca svolta in collaborazione tra imprese e Università sono disciplinati da apposite clausole da inserire nei contratti/convenzioni, le quali specifichino:
- la comproprietà dei risultati della ricerca fra i contraenti;
- le condizioni per l’utilizzazione nonché per la pubblicazione dei risultati della ricerca da parte dell'Università;
- la gestione dei diritti di proprietà industriale nel caso in cui l'esecuzione della ricerca porti alla realizzazione di risultati tutelabili.

I costi per l’impresa

Il contratto di ricerca in collaborazione (Ricerca Vincolata) prevede che le parti concordino eventuali impegni economici reciproci a fronte dell’attività svolta in collaborazione.

 

 

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