Inviti a formulare manifestazioni di interesse per titoli brevettuali dell'Università degli Studi di Perugia: procedure aperte e archivio

 

PORTAFOGLIO BREVETTI (aggiornato al 15/05/2024)

 

NEWS

NUOVO REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

A seguito della Riforma dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, l’Università degli Studi di Perugia ha adottato il nuovo Regolamento di Ateneo in materia di gestione dei diritti di Proprietà Industriale, emanato con D.R. n. 2263 del 25/07/2024.

In particolare, tutta la comunità accademica è invitata a tener conto delle nuove previsioni normative e regolamentari che obbligano il personale universitario a dare comunicazione all’Ateneo dell’oggetto dell’invenzione conseguita - sia in ambito di ricerca libera, che vincolata - e impediscono all’inventore/autore di procedere alla tutela della medesima invenzione prima che l’Università si sia espressa nel merito.

 

ABOLIZIONE DEL "PROFESSOR'S PRIVILEGE" NELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Dal 23 agosto 2023 è in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023, che modifica il Codice della Proprietà Industriale.
La riforma, che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, introduce una serie di novità, tra cui, all’art. 3, l’abolizione del c.d. “Professor’s Privilege”, che comporta l’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario all’ente di appartenenza e, solo in caso di mancato interesse od inerzia di quest’ultimo, all’inventore.

I princìpi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e soggetti terzi finanziatori delle ricerche sono fissati in apposite Linee Guida predisposte dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il testo degli artt. 65 e 65bis di cui alla Legge n. 102/2023, corredati della Nota introduttiva del Senato della Repubblica, è consultabile al seguente LINK.

 

NUOVO BREVETTO EUROPEO

Il brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”) sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all'iniziativa: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.
Il brevetto unitario non si sostituisce ma semplicemente si affianca alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO). Esso sarà operativo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e l’inizio della sua applicazione provvisoria.

Maggiori informazioni e documentazione sono disponibili nel sito di UIBM.

 

Calendario di massima delle riunioni della Commissione di Ateneo per la gestione dei diritti di Proprietà Intellettuale

- martedì 12 novembre 2024, ore 12:15

- martedì 10 dicembre 2024, ore 12:15

La documentazione da sottoporre a valutazione della Commissione dovrà pervenire all'Ufficio ILO, Terza Missione e Incubatore almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per la prima riunione utile.

 

L’invenzione brevettabile

Caratteristiche dell'invenzione

Depositare una domanda di brevetto non è una cosa semplice: prima di tutto è necessario capire a fondo l'invenzione - per questo occorre preparare una buona relazione tecnica - quindi valutare se è brevettabile ed in caso affermativo in quale modo sia conveniente proteggerla. Decidere se brevettare richiede:

  • Ricerca di Anteriorità
  • Soddisfacimento dei criteri di brevettabilità

Ricerca di anteriorità

E' una prassi che consente di definire meglio i contenuti dell’invenzione ed evitare così conflitti con brevetti di terzi. Implica la gestione di data-base di livello nazionale ed internazionale; generalmente è commissionata a professionisti esperti.

Brevettabilità

Per depositare un brevetto non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere come l'oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso.
I requisiti fondamentali per la brevettabilità di un'idea, processo o prodotto sono:
• novità,
• attività inventiva,
• applicazione industriale
• liceità.

NB: Un’invenzione conserva il suo carattere di NOVITA’ quando, prima del suo deposito, non sia stata resa nota, ovvero divulgata, in alcuna forma (scritta o orale) e in nessun luogo (in Italia o all’estero), in modo da poter essere attuata, ovvero non deve essere entrata a far parte dello stato dell’arte (o della tecnica). Per stato dell’arte si intende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico per iscritto, per descrizione orale, per uso precedente o in ogni altro modo prima della data di deposito della domanda ed è costituito, ad esempio, dalla documentazione scientifica, dagli articoli di giornali, dai workpaper interni, dai materiali presentati a fiere e convegni, dalle tesi, oltre che dalla documentazione brevettuale. A tal riguardo, gli inventori che intendano sottoporre un’invenzione alla valutazione della Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale devono sottoscrivere apposito impegno alla riservatezza.

Non sono invece considerate invenzioni e quindi non possono essere brevettate:
• le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
• i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
• le presentazioni di informazioni;
• le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Peculiarità dei brevetti

I brevetti hanno valore limitatamente allo o agli Stati in cui vengono ottenuti, hanno durata definita e non sono rinnovabili. Periodicamente si devono pagare tasse di mantenimento.

Il brevetto esplica i suoi effetti dal momento in cui il suo contenuto viene reso accessibile a tutti. La data di accessibilità è in relazione al tipo di brevetto e può essere anticipata o ritardata.

I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto e si estrinsecano - in senso generale - nel potere di impedire a terzi di produrre, commercializzare, vendere ed usare a fini economici, nel territorio dello stato, quanto protetto dal titolo di brevetto.

Brevettare all'Università - disposizioni di legge in vigore dal 23/08/2023

Dal 23/08/2023 è in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023, che modifica il Codice della Proprietà Industriale.

In particolare, la riforma riscrive l'art. 65 del Codice, introducendo i seguenti elementi base per la gestione delle invenzioni nate in ambito universitario:

  • i diritti nascenti dall'invenzione conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, anche se a tempo determinato, con un'Università, un ente pubblico di ricerca o un IRCCS, nonchè nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, spettano all'ente di appartenenza dell'inventore;
  • se l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione;
  • l’inventore deve comunicare l’oggetto dell’invenzione all'Università con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa;
  • l’inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, a meno che l'Università, entro 6 / 9 mesi dalla data della comunicazione, (i) non provveda a depositare la domanda di brevetto o (ii) dichiari l'assenza di interesse a procedere con la tutela.

Ai fini della valutazione preliminare delle potenzialità di tutela dei risultati conseguiti, il Personale è tenuto a sottoporre alla Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale una Pre-Disclosure, da inviare in formato PDF a mezzo posta elettronica all’indirizzo ufficio.ilo@unipg.it, nel rispetto del regime di riservatezza delle informazioni in essa contenute.

La Pre-Disclosure è esaminata dalla Commissione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte dell’Ufficio. Ai fini del calcolo dei suddetti 30 giorni non concorrono i mesi di agosto e dicembre.

In caso di valutazione positiva della Pre-Disclosure da parte della Commissione, il Personale interessato dovrà trasmettere la Comunicazione di invenzione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’esito della valutazione suddetta.

La Comunicazione di invenzione dovrà essere inviata in formato PDF all’indirizzo ufficio.ilo@unipg.it, nel rispetto del regime di riservatezza delle informazioni in essa contenute.

La Commissione univeristaria per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale

Con D.R. n. 206 del 05/02/2024, avente ad oggetto "Nomina della Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale", su proposta del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2024, sono stati nominati i seguenti componenti della Commissione: 

  • Prof. Maurizio Oliviero o suo Delegato, Prof. Gabriele Cruciani (Presidente)
  • Prof. Giuseppe Caforio
  • Prof. Stefano Capomaccio
  • Prof. Piero Dominici
  • Prof.ssa Francesca Fallarino
  • Prof.ssa Serena Massari
  • Dott.ssa Gina Olsen

Modulistica

Regolamento

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