Definizione
L’Università può stipulare con le imprese un Material Transfer Agreement, accordo finalizzato allo scambio di sostanze e materiali (es. materiale biologico, componenti chimici, etc.) ed informazioni ad essi correlate, per una valutazione degli stessi per scopi di ricerca, nell’ambito del quale non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende attribuire diritti di proprietà intellettuale o industriale.
Tale strumento contrattuale è utilizzato per la ricerca interna ed è espressamente vietato portare a conoscenza di terzi o utilizzare a fini commerciali il materiale/informazione concessi per la valutazione.
Trattasi di contratti con una durata temporale limitata, aventi lo scopo di valutare il materiale per fini di ricerca e porre le basi per una eventuale futura collaborazione tra le parti.
I vantaggi per l’impresa
L’impresa potrà valutare materiali e informazioni ricevuti e acquisire, eventualmente, i metodi elaborati da ricercatori qualificati attraverso l’utilizzo di attrezzature sofisticate, contenendo di gran lunga i costi rispetto alle risorse necessarie per realizzare una ricerca all’interno dell’impresa.
I costi per l’impresa
Nella gran parte dei casi, trattasi di contratti a titolo gratuito, eccetto gli eventuali costi necessari per il trasferimento e il trattamento dei materiali.