Definizione
Le Università possono stipulare Convenzioni quadro e Protocolli d’intesa, con enti terzi pubblici e privati, al fine di instaurare una forma stabile e non episodica di collaborazione tra le parti, per lo svolgimento di programmi di studio e di ricerca in specifici settori di comune interesse, da attuare nel medio o lungo periodo, che coinvolgano tutto l'Ateneo ovvero parti rilevanti dello stesso, per la cui disciplina specifica si rinvia a successivi accordi attuativi che devono essere sempre approvati dai competenti organi. Tali forme di cooperazione potranno riguardare, ad esempio, attività di collaborazione scientifica, attività di ricerca, attività di formazione, etc.
Per l’attuazione e la gestione delle attività derivanti da Convenzioni e Protocolli d’intesa ciascuna delle Parti può designare un referente con il compito di definire le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.
Il regime giuridico relativo alla gestione della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti verrà di volta in volta negoziato dalle parti e disciplinato nella relativa convenzione (secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale).
I vantaggi per l’impresa
Mediante tali accordi conclusi per regolamentare future attività da svolgere in collaborazione, le imprese hanno la possibilità di attivare immediatamente i singoli contratti attuativi.
Trattasi, inoltre, di strumenti che favoriscono l’instaurazione di rapporti di collaborazione di lungo periodo, e non di scambi di competenze occasionali, certamente vantaggiosi se si considera che l’instaurazione di collaborazioni è solitamente un’attività la cui utilità viene recuperata nel tempo.
I costi per l’impresa
Non sono normalmente previsti oneri finanziari a carico dell’impresa.
Gli oneri che eventualmente dovessero sorgere saranno determinati nei singoli accordi attuativi, in base alle specifiche pattuizioni tra le parti.