L’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, modificando in parte il D.P.R. n. 445/2000, ha introdotto nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. In particolare il citato articolo ha previsto che:

  • “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”
  • “Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.


Inoltre, il predetto articolo ha sostituito il comma 1 dell’art. 43 del DPR n.445/2000 con l’introduzione della seguente norma :

  • “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Pertanto, le PP.AA. non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate da altre PP.AA.
Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni il privato cittadino deve per legge utilizzare l’autocertificazione ovvero le dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n.445/2000.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 445/2000: le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47) sono esenti da bollo
Giova rilevare che le dichiarazioni rese ai sensi del predetto D.P.R. hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.
Il modulo per autocertificare l’iscrizione, gli esami sostenuti ed il conseguimento del titolo accademico è rinvenibile nella Area Riservata SOL dello studente https://www.segreterie.unipg.it/self/gissweb.home

Alla luce delle novelle legislative indicate, le certificazioni possono essere richieste con riguardo ai seguenti utilizzi:
- documenti destinati a privati in Italia;
- per l’estero;
- per la Questura ai fini del rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.

Modulo richiesta certificati

Come previsto dal D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., sia le certificazioni che le richieste di rilascio, sono soggette a marca da bollo da euro 16,00.
Il richiedente non è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo nei casi di esenzione previsti dal D.P.R. n. 642/72 Tab.- All. B) e negli altri casi previsti da leggi speciali.

Casi di esenzione dall’imposta di bollo

L’utente che intende usufruire dell’esenzione ha l’obbligo di dichiarare all’amministrazione:
- l’uso a cui è destinato il certificato;
- la norma che lo esenta dall’imposta di bollo.
Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 642/72, la responsabilità per un’eventuale evasione dell’imposta di bollo ricade sia sul richiedente che sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione di imposta. La mancata applicazione dell’imposta di bollo dovuta prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata.
Dunque, non basta la mera richiesta “in carta semplice” per ottenere l’esenzione, bensì, è necessario che il privato indichi l’utilizzo del certificato e la norma che lo esenta dal pagare la marca da 16,00 euro.
Pertanto, al di fuori dei casi di esenzione previsti dalla legge, ad ogni certificato rilasciato da una P.A. dovrà essere applicata una marca da bollo di 16,00 euro, qualora la certificazione consti di più fogli occorrerà applicare una marca da bollo ogni 4 facciate.
A seguito del DM 28.12.2010 e della nota prot. 2610 del 29.12.2010 del D.G. del MIUR, il rilascio del Diploma Supplement è da considerarsi esente da imposta di bollo.
Alla luce di quanto esposto, nessuna pubblica amministrazione può rifiutarsi di rilasciare un certificato, purché inserisca la formula prevista dall’art. 40, comma 2, del DPR n. 445/2000: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (oppure le altre diciture previste) e provveda a far pagare al richiedente, ove dovuta, l’imposta di bollo oppure procedendo con le indicate formalità nei casi di esenzione dal pagamento.

Ulteriori informazioni
La Circolare del Ministero per la P.A. e la Semplificazione del 23.05.2012 ha precisato che nei certificati per l’estero deve essere inserita la dicitura “Ai sensi dell’art. 40 del DPR 28.12.2000 n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero” in sostituzione della dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” divenuta obbligatoria per i certificati destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale.
La stessa Circolare ha precisato che le autocertificazioni ai sensi del suddetto D.P.R. sono prive di effetto in sede giurisdizionale, pertanto, se l’atto amministrativo è destinato a confluire nei fascicoli delle cause giudiziarie è necessario il rilascio di un’apposita certificazione.
Con riguardo ai procedimenti relativi al permesso di soggiorno da produrre alla Questura, dovrà essere indicata altresì la dicitura: “Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione” (come da circolare n. 3/2012 del 17.04.2012 del Ministro per la PA e la semplificazione).

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